Torniamo sull’argomento per informare che dal 21 settembre prossimo, dopo un periodo di forzato rallentamento, ritornerà ad essere operativa la mediazione civile e commerciale. L’impianto di base della legge è rimasto invariato, eccettuate alcune modifiche – (decreto del FARE) – che hanno introdotto l’obbligo dell’assistenza dei legali, ferma restando l’obbligatorietà anche del tentativo di accordo quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria.
Le più rilevanti novità:
1) E’ stata aggiunta – accanto a quella medica già esistente – anche la responsabilità sanitaria;
2) riduzione della durata del procedimento da 4 a 3 mesi;
3) l’esclusione – dalle materie – del risarcimento danni da circolazione stradale;
4) in caso di mancato accordo nessun compenso è dovuto all’organismo, mentre sono dovute le spese legali;
5) immediata efficacia esecutiva dell’accordo di mediazione, ove sottoscritto dagli avvocati;
6) competenza dell’organismo di mediazione del luogo del giudice territorialmente competente per la controversia;
7) gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori, e, se iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente informati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici – a ciò finalizzati – , nel rispetto di quanto previsto nell’art. 55-bis del codice deontologico forense.
Immutate rimangono le agevolazioni fiscali, e pertanto tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dalla imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente dalla imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente. In caso di successo della mediazione, alle parti che corrispondono l’indennità all’organismo, è riconosciuto un credito di imposta commisurato alla indennità stessa, fino a concorrenza di euro 500.
La mediazione, dunque, riparte, e sta alle parti intervenute utilizzarla mutando atteggiamento al meglio, facendo pieno uso della ragione, dopo aver deposto gli stati emotivi, che possono caratterizzare il sottostante rapporto esistente. Così procedendo, si possono fare i propri interessi e realizzare utili finalità generali. Il poter raggiungere subito un accordo definitivo, evita di sicuro i deprecabili ritardi di un processo, i costi, e il senso di frustrazione che al termine ne può conseguire.
Riflettere, dunque, che l’ineguagliabile strumento della mediazione costituisce la base sulla quale poggia ora il sistema giustizia anche in Italia e che essa – alla pari di altri Paesi –, può dare i migliori frutti per il bene comune e l’agevolazione della pace sociale.
Ora sta a tutti profittarne.
mediazione marche, fermo, mediazione obbligatoria, decreto del fare, nuova mediazione civile,
Questo sito utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione su questo sito.
Visualizza la Cookie Policy Visualizza l'Informativa Privacy