L’impressionante mole di processi che attendono una definizione, e il ritardo inaccettabile di una valida risposta della Giustizia, hanno prodotto nei cittadini una sfiducia e disaffezione non facilmente recuperabili. Le spese esorbitanti che lo Stato italiano è costretto a pagare per le numerosissime condanne inflitte dalla Corte di Giustizia Europea, in ordine a tutte quelle sentenze emesse ben oltre la “ragionevole durata del processo”, sono i motivi che hanno indotto il legislatore ad emanare una normativa senza precedenti: quella sulla mediazione ‘obbligatoria’ nella materia civile e commerciale (decreto legislativo del 4 marzo 2010 n. 28 e decreto interministeriale del 18 ottobre 2010 n. 180).
Per saperne di più, incontriamo il dottor Mario Di Carlo, il quale fa parte dell’Organismo Mediazione Marche, con sede principale a Fermo in viale della Carriera 109 ed a Macerata in via Francesco Crispi 106. tel. 0734-217365 Fax 0734-219343
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D – Ci parli di come è arrivato alla mediazione, tracciando anche una panoramica sul suo funzionamento e finalità in modo da offrire ai lettori un minimo di informazione al riguardo.
R – Lo faccio di buon grado, chiarendo che, appena cessato dal servizio di magistrato, ho subito aderito con convinzione alla prospettiva di fare il mediatore, consistente nel mettere d’accordo le persone che si trovano coinvolte in una controversia. Questo mi è congeniale, visto che sicuramente esiste in me una sorta di vocazione: per l’esattezza nei primi anni ’70 ho fatto concludere centinaia di conciliazioni nelle vertenze individuali di lavoro presso l’UPLMO (Ufficio provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione) di Macerata, che ho poi lasciato perché trasferitomi a Roma al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Rientrato successivamente nelle Marche, nel quindicennio trascorso quale Giudice di Pace, ho conciliato un numero considerevole di cause (incluso il penale), anche in forma precontenziosa con l’art. 322 c.p.c. Che dire di più: provo grande soddisfazione morale, convinto di aver fatto il bene della gente, ed ora, con l’esperienza che mi ritrovo, sono pronto ad affrontare tranquillamente la nuova sfida che mi attende. Qui, nel nostro caso, si tratta di un’autentica ‘rivoluzione’, poiché, con la obbligatorietà, il cittadino si riappropria della facoltà di trovare – con libertà e autonomia – una soluzione conveniente ad entrambe le parti. La quale – evitando il processo – metta fine alla vicenda (civile o commerciale) insorta con la controparte, senza un giudice che imponga la propria decisione e senza vincitori e vinti. La domanda di mediazione si presenta tramite deposito di un’istanza ad un organismo accreditato presso il Ministero della Giustizia. Dopo di che, il Responsabile designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda, con comunicazione all’altra. Il mediatore si adopera affinché esse raggiungano un accordo amichevole per la definizione della controversia, il tutto sotto la garanzia della riservatezza. Le materie proponibili per la conciliazione sono: il condominio (dal 20 marzo 2012), diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti (dal 20 marzo 2012), da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
D – Lei parla di obbligatorietà: cosa accade se si va direttamente dal giudice senza prima passare per la fase conciliativa?
R – In questo caso “l’improcedibilità” deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza, assegnando alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
D – Non trova utile mostrare le differenze tra questa procedura e quella giudiziaria, per verificare se si tratta davvero di un’opportunità da cogliere, evidenziando quali sono i costi di entrambe e i vantaggi di cui Lei parla?
R – Sì, lo trovo utilissimo allo scopo di fare chiarezza. Come ho già accennato, il fatto che le parti in contrasto possano liberamente decidere la sorte della propria vicenda litigiosa con un accordo condiviso, vantaggioso per tutte e due – ottenuto con speditezza, a carattere definitivo, con costi certi perché conosciuti fin da subito – mostra palesemente una differenza eclatante con il processo, il cui esito è incerto, con tempi e costi che non è dato quantificare proprio perché si è in balia di troppi fattori imponderabili e imprevedibili. E tutto questo, fa vivere male la gente, che sinora ha dovuto inevitabilmente affrontare tutti i rischi che l’azione giudiziaria reca con sé. Con il nostro intervento, invece, raggiunto l’accordo, e ponendo fine alle divergenze, le parti sono libere di proseguire i loro rapporti, diversamente che nel processo.
D – Chi sono i componenti dell’Organismo di cui Lei fa parte, e come si sceglie quello che offre maggiori garanzie?
R – Rispondo che, come in altri casi della vita, anche qui si deve avere riguardo alle persone che lo compongono, al loro passato, alle qualità morali ed umane, nonché alla esperienza maturata ed alle competenze possedute. Questo è facile ad ottenersi, tra l’altro, anche attraverso la conoscenza dei profili e del curriculum di ognuna di loro, che risultano interamente riportati nel sito web. Le differenti formazioni e professionalità dei mediatori – tutti abilitati – concorrono a garantire una vasta gamma di competenze sia in materia civile che commerciale. Sono avvocati, figure provenienti dalla ricerca scientifica universitaria, commercialisti, un magistrato e un laureato esperto informatico. Per ultimo, mi preme aggiungere che questa procedura offre altri vantaggi proprio nel senso che tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, oltre a trarre giovamento dal credito d’imposta così come riconosciuto nell’art. 20.
L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento (secondo il valore della lite), risulta già predeterminato a norma della tabella A (art.16 del D.I n.180).
Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi (esso ben può risolversi anche nella seduta del primo incontro).
Termina qui l’intervista, e, preso atto dell’importante intervento normativo concepito per l’interesse vero dei cittadini, la Redazione rivolge l’augurio di buon lavoro ai componenti l’organismo Mediazione Marche, auspicando di ritornare sulla materia per ulteriori aggiornamenti.
I componenti:
Dott. Comm. Renato Torquati
Dott. Mario Di Carlo
Avv. Michele Fabio Tenuta
Avv. Giampiero Saraconi
Avv. Ferdinando Morresi
Dott. Luca Di Carlo
Dott. Comm. Daniele Violoni
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